Bonus vacanze! Come usufruirne?
Con le ultime disposizioni emanate dal Governo è stata estesa anche alle agenzie di Viaggio la possibilità di accettare il bonus Vacanze. Di seguito una breve sintesi dell’agevolazione e delle modalità operative.
Cos’è il bonus vacanze?
La tax credit vacanze o bonus vacanze 2020 è un contributo economico per le famiglie che trascorrono le vacanze in Italia. Ha un valore massimo di 500 € e può essere utilizzato fino al 31/12/2021, purchè il bonus sia stato richiesto entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE: Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator) e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
Chi può richiederlo?
Tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro. Il bonus vacanze può essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare.
Quanto vale?
L’importo del bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, fino a un massimo di 500€:
- 3 o più persone: 500€
- 2 persone: 300€
- 1 persona: 150€
Il valore del bonus non dipende dal numero di persone che usufruiscono della vacanza.
Come si utilizza il bonus?
Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.

Se l’agenzia di Viaggio è una Srl il titolare o la persona delegata dal titolare dovrà accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione:
Dall’area «La mia scrivania» scegliere > Servizi per

Poi scegliere dal menù presente a sinistra: Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze

A questo punto Il fornitore dovrà inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente (presente sullìapp IO)
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
Attenzione Fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente il fornitore non deve confermare l’applicazione dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato e non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Per questo è importante che l’operazione di verifica e conferma dello sconto, a sistema, sia effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e non prima (per esempio, al momento della prenotazione).
Come recupera lo sconto l’agenzia di viaggio?
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.
Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito. La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
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